Il bilancio aziendale, cosa occorre sapere quando si prepara

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Il bilancio è un insieme di documenti che ogni azienda deve redigere in modo periodico per attestare la sua situazione economica e finanziaria.

La disciplina del bilancio è contenuta in parte nel codice civile ma dove quest’ultimo presenta delle lacune è possibile colmarle con i principi contabili redatti dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

I documenti di cui è composto il bilancio sono:

  • lo stato patrimoniale,
  • il conto economico,
  • la nota integrativa,
  • la relazione sulla gestione.

Non tutte le aziende sono obbligate a redigere il proprio bilancio, sono infatti esenti le piccole imprese o le imprese agricole.

Il motivo per cui alcune aziende non sono obbligate a redigere un bilancio è che per queste due categorie di imprese viene usata una disciplina diversa, in quanto sarebbe un onere eccessivo per loro sottostare alle regole delle altre imprese commerciali, essendo di dimensioni ridotte.

È comunque consigliabile per queste aziende tenere un libro contabile per questioni di trasparenza.

Crediti

Un bilancio può essere, in via astratta, privo di crediti quando l’impresa effettua tutte le operazioni in contanti oppure nel caso in cui alla data di riferimento del bilancio tutti i crediti siano stati regolati dai debitori.

I crediti costituiscono il diritto acquisito di un’impresa di esigere, a una scadenza predefinita, un determinato ammontare da clienti o da altri.

Nella classificazione dei crediti hanno rilevanza i seguenti fattori:

  1. origine (crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazione di gestione caratteristica, crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi e crediti sorti per altre motivazioni);
  2. natura del debitore (crediti verso clienti, consociate, controllate o soci): i crediti vantati nei confronti di clienti “normali” sono chiamati crediti operativi e servono a misurare lo stato di salute dell’attività esprimendo valori di mercato, mentre i crediti vantati verso altre società del gruppo o parti correlate possono essere viziati da legami tra le parti coinvolte e talvolta non esprimono valori di mercato, per questo necessitano di una diversa informativa di bilancio;
  3. scadenza (crediti esigibili entro l’esercizio successivo e oltre): la scadenza contribuisce a illustrare la posizione finanziaria della società, la presenza di liquidità evidenzia la capacità della società di far fronte ad impegni nel breve periodo.

Il legislatore ha quindi disposto che i crediti vengano classificati in base alla loro destinazione in immobilizzazioni e attivo circolante.

Nelle immobilizzazioni sono iscritti i crediti che hanno natura finanziaria, mentre nell’attivo circolante sono allocati principalmente i crediti originati da operazioni di natura commerciale (crediti di funzionamento). Devono essere esposti separatamente, per ciascuna voce dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, gli importi esigibili entro l’esercizio successivo, mentre per ciascuna voce dei crediti iscritti nell’attivo circolante vanno esposti gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

Infine i crediti tributari identificano la speciale tipologia di crediti vantati nei confronti dell’erario, questi dovrebbero essere separatamente esposti nella nota integrativa (fiscalità differita formalmente riconosciuta: essi non rappresentano propriamente crediti ma identificano una minore imposizione fiscale futura).

Valutazione dei crediti

I crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo. È necessario rettificare il valore nominale di partenza al fine di considerare il valore di eventuali:

  • perdite per inesigibilità (da coprire con il fondo svalutazione);
  • resi e rettifiche di fatturazione (resi di merci da parte di clienti);
  • sconti e abbuoni;
  • interessi non maturati (gli interessi non ancora maturati non rappresentano ancora un’attività, viene eseguito un risconto);
  • altre cause di minor realizzo.

La principale causa di svalutazione concerne le perdite per inesigibilità. Per questo tipo di perdite, il valore nominale dei crediti deve essere rettificato tramite un fondo appositamente stanziato quantificato in base al principio di competenza, deve far fronte alle perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi e perdite non ancora manifestatesi, ma temute o latenti.

Applicare la competenza significa considerare eventi verificatisi nel corso dell’esercizio che hanno palesato l’inesigibilità del credito.

Le svalutazioni devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

L’appostamento del fondo sarà poi utilizzato per coprire le perdite nel momento in cui l’inesigibilità sarà ritenuta definitiva.

Per una corretta misurazione del fondo bisogna effettuare i seguenti passaggi:

  1. analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
  2. stima, in base all’esperienza ed ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume di dover subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
  3. valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
  4. condizioni economiche generali, di settore e di rischio palese.

In aggiunta o in sostituzione può essere utilizzato un procedimento sintetico di valutazione, tale impostazione deve rappresentare l’eccezione e non la regola.

I crediti di natura commerciale con differimenti di pagamento piuttosto lunghi incorporano molto spesso anche una componente di interessi attivi, all’operazione si associa un’altra di “finanziamento implicito”: la società che ha venduto si è resa disponibile a tenere immobilizzato un certo importo di denaro per ottenere alla data di scadenza una “ricompensa” per il periodo di indisponibilità.

L’OIC richiede che la componente finanziaria dell’operazione sia scorporata dall’importo rappresentativo dell’operazione commerciale.

Occorre quindi determinare i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, perciò individuiamo:

  • i crediti da attualizzare (crediti con scadenza oltre i 12 mesi con interessi non espliciti o con interessi espliciti particolarmente bassi);
  • l’ammontare del corrispettivo (importo pagato nel caso i termini di pagamento non fossero stati modificati);
  • il periodo da attualizzare (l’interesse attivo deve essere riconosciuto in proporzione alla durata ed all’entità del credito in essere).

Rilevazione dei crediti

I crediti a breve termine che derivano dai ricavi sono iscrivibili nel bilancio solo se non maturati i relativi ricavi, ovvero se:

  • il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato;
  • lo scambio è avvenuto: in caso di vendita di beni quando si è verificato il trasferimento del titolo di proprietà, in caso di prestazione di servizi, quando il servizio è reso.

La rilevazione dei crediti derivanti da normali operazioni commerciali avviene al momento dell’emissione della fattura.

Qualora il periodo in cui il bene è stato ceduto non coincidesse con il periodo in cui la fattura è stata emessa, in sede di assestamento dovremo movimentare, in ossequio al principio della competenza, il conto crediti per fatture da emettere: quindi la mancanza della fattura non giustifica la non-indicazione in bilancio del pertinente credito.

A ragioni diverse dai ricavi si iscrivono in bilancio solo se sussiste un valido titolo al credito.

Gli importi rilevanti di debiti devono esser iscritti tra le passività di bilancio, salvo non vi sia effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale. Sono però vietate le compensazioni che eliminano voci per le quali è obbligatoriamente disposta l’esposizione negli schemi di bilancio.

Il bilancio, assieme all’esternalizzazione e all’anatocismo, fanno parte di quelle strategie aziendali che mirano a un migliore rendimento della propria impresa.

Le rimanenze

Qualsiasi impresa in condizioni di normale funzionamento risulta solitamente in possesso di rimanenze alla data di riferimento del bilancio.

Le rimanenze costituiscono una combinazione di fattori produttivi presenti in cicli economici che, non essendo terminati alla data di chiusura, abbracciano esercizi contigui.

Il legislatore non fornisce una vera e propria definizione di rimanenze, che debbono intendersi come beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività d’impresa.

Le rimanenze costituiscono la macroclasse C dell’attivo patrimoniale e comprendono:

  • materie prime, sussidiarie e di consumo;
  • prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  • lavori in corso su ordinazione;
  • prodotti finiti e merci;
  • acconti.

In genere, comunque, la classificazione di un bene come attività circolante anziché come immobilizzazione varia in relazione alla destinazione attribuita dal management al bene stesso.

La valutazione delle rimanenze risulta incentrata sul costo storico, il quale è identificato in sede di acquisto o di produzione.

Il costo di acquisto è identificato nel prezzo di acquisto, al quale vengono aggiunti gli oneri accessori (trasporti, imballaggi, dogana).

Il costo di produzione, invece, include tutti i costi di fabbricazione che possono essere diretti e indiretti: i primi sono attribuibili esclusivamente alla produzione dei beni oggetto di valutazione, mentre i costi indiretti costituiscono spese generali che necessitano di un processo di ripartizione.

Inoltre le autorità dispongono che ci siano una serie di oneri che sono ritenuti non capitalizzabili nel valore delle rimanenze:

  • costi anomali o superiori al livello standard di capacità produttiva;
  • spese generali ed amministrative;
  • spese di vendita;
  • spese di ricerca e sviluppo;
  • oneri finanziari;
  • questi ultimi sono di natura ricorrente ed è difficile individuare gli oneri finanziari specificamente sostenuti per l’acquisizione delle rimanenze.

L’unica circostanza in cui risulta utile includere il costo degli oneri finanziari nelle rimanenze è quando gli oneri sostenuti si riferiscono a specifiche voci che richiedono un processo produttivo significativo prima della commercializzazione delle stesse.